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Art. 1159
1182 / 1356Mancanza di viveri necessari.
In vigore dal 21 apr 1942
Il comandante della nave, che fa mancare i viveri necessari alle persone imbarcate, è punito con la reclusione da uno a sei anni.
Se il fatto è commesso per colpa, la pena è della reclusione da un mese ad un anno ovvero della multa fino a lire cinquemila.
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