Codice della navigazione›Parte TERZA›Libro PRIMO›Titolo TERZO›Capo I
Art. 1162
1185 / 1356Estrazione abusiva di arena o altri materiali.
In vigore dal 15 gen 2000
Chiunque estrae arena, alghe, ghiaia o altri materiali nell'ambito del demanio marittimo o del mare territoriale ovvero delle zone portuali della navigazione interna, senza la concessione prescritta nell', è punito con l'arresto fino a due mesi ovvero con l'ammenda fino a lire mille.
Note all'articolo
- Il D.Lgs. 30 dicembre 1999, n. 507, ha disposto (con l'art. 10, comma 1) che "Nell'articolo 1162 del codice della navigazione le parole "e' punito con l'arresto fino a due mesi ovvero con l'ammenda fino a lire duecentomila" sono sostituite dalle seguenti: "e' punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire tre milioni a lire diciotto milioni"."
Le tue annotazioni
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