Codice della navigazioneParte TERZALibro PRIMOTitolo SECONDOCapo VI

Art. 1145

Appropriazione indebita del carico.

In vigore dal 21 apr 1942
Il componente dell'equipaggio della nave o dell'aeromobile, che, per procurare a sè o ad altri un ingiusto profitto, si appropria in tutto o in parte il carico è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni e con la multa fino a lire diecimila.
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