Art. 1141
Danneggiamento della nave o dell'aeromobile.
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Danneggiamento della nave o dell'aeromobile.
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L'articolo punisce chiunque danneggi, deteriori o renda inservibili una nave, un galleggiante, un aeromobile oppure le provviste presenti a bordo. Per questo reato è prevista la pena della reclusione da uno a cinque anni. La sanzione diventa più severa se il fatto viene commesso da un membro dell'equipaggio imbarcato sul mezzo, ed è ulteriormente aumentata se a compierlo è il comandante. Infine, per perseguire questo reato si procede sempre d'ufficio.
La norma intende tutelare l'integrità e la sicurezza di navi, galleggianti, aeromobili e delle relative provviste di bordo dal danneggiamento.
Si applica a chiunque commetta il fatto di danneggiamento sui mezzi o beni indicati, con aggravanti specifiche per i componenti dell'equipaggio imbarcati e per i comandanti.
Un membro dell'equipaggio di una nave decide volontariamente di distruggere le provviste di bordo o danneggiare parti del mezzo su cui è imbarcato. In questo caso, risponde del reato di danneggiamento con una pena aumentata fino a un terzo rispetto alla pena base.
Reclusione da uno a cinque anni; pena aumentata fino a un terzo se commesso da un componente dell'equipaggio imbarcato; pena aumentata fino alla metà se commesso dal comandante.
Scheda esplicativa redatta a partire dal testo della norma. Non sostituisce una consulenza legale; per gli effetti fa fede il testo ufficiale.