Codice della navigazioneParte TERZALibro PRIMOTitolo SECONDOCapo VI

Art. 1137

Rapina ed estorsione sul litorale del Regno da parte dell'equipaggio.

In vigore dal 21 apr 1942
Il comandante o l'ufficiale di una nave nazionale o straniera, che sul litorale del Regno commette alcuno dei fatti previsti negli del codice penale, è punito a norma dell' del presente codice. Si applica il secondo comma dell'articolo predetto.
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