Art. 1141 · Danneggiamento della nave o dell'aeromobile.
Codice della navigazioneParte TERZALibro PRIMOTitolo SECONDOCapo VI

Art. 1141

1164 / 1356

Danneggiamento della nave o dell'aeromobile.

In vigore dal 21 apr 1942
Chiunque commette il fatto previsto nell' del codice penale in danno di una nave, di un galleggiante o di un aeromobile ovvero delle provviste di bordo è punito con la reclusione da uno a cinque anni. Se il fatto è commesso dal componente dell'equipaggio in danno della nave, del galleggiante o dall'aeromobile su cui è imbarcato, la pena è aumentata fino a un terzo; se è commesso dal comandante, la pena è aumentata fino alla metà. Si applicano il secondo e il terzo comma dell'articolo precedente. Si procede in ogni caso d'ufficio.
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