Codice della navigazione›Parte TERZA›Libro PRIMO›Titolo SECONDO›Capo VI
Art. 1141
1164 / 1356Danneggiamento della nave o dell'aeromobile.
In vigore dal 21 apr 1942
Chiunque commette il fatto previsto nell' del codice penale in danno di una nave, di un galleggiante o di un aeromobile ovvero delle provviste di bordo è punito con la reclusione da uno a cinque anni.
Se il fatto è commesso dal componente dell'equipaggio in danno della nave, del galleggiante o dall'aeromobile su cui è imbarcato, la pena è aumentata fino a un terzo; se è commesso dal comandante, la pena è aumentata fino alla metà.
Si applicano il secondo e il terzo comma dell'articolo precedente.
Si procede in ogni caso d'ufficio.
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