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Art. 1147
1170 / 1356Impossessamento di nave naufragata o di aeromobile perduto.
In vigore dal 21 apr 1942
Chiunque si impossessa di una nave o di un galleggiante abbandonati, sommersi o naufragati ovvero di un aeromobile abbandonato, caduto o perduto è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da lire duemila a lire diecimila.
Per le persone indicate nel secondo comma dell'articolo precedente la pena è aumentata fino a un terzo.
Storico versioni
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