Codice della navigazione›Parte TERZA›Libro PRIMO›Titolo SECONDO›Capo VI
Art. 1144
1167 / 1356Appropriazione indebita di danaro preso in prestito dal comandante.
In vigore dal 21 apr 1942
Il comandante della nave o dell'aeromobile, che, per procurare a sè o ad altri un ingiusto profitto, si appropria il denaro preso a prestito nei casi previsti negli , è punito con la reclusione fino a cinque anni e con la multa fino a lire diecimila.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-30;327#art-cdn-1144