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Art. 1125
Pene accessorie.
In vigore dal 29 mag 2006
La condanna per i delitti previsti negli a 1120; 1123, 1124, importa l'interdizione temporanea dai titoli ovvero dalla professione.
La condanna per i delitti aggravati ai sensi dell' importa l'interdizione perpetua dai titoli ovvero dalla professione.
Se il delitto previsto nell' del codice penale è commesso da appartenenti al personale marittimo o alla personale aeronautico in danno rispettivamente di una nave o di un galleggiante e di un aeromobile, la condanna importa l'interdizione temporanea dai titoli ovvero dalla professione.
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