Codice della navigazioneParte TERZALibro PRIMOTitolo SECONDOCapo IV

Art. 1125

Pene accessorie.

In vigore dal 29 mag 2006
La condanna per i delitti previsti negli a 1120; 1123, 1124, importa l'interdizione temporanea dai titoli ovvero dalla professione. La condanna per i delitti aggravati ai sensi dell' importa l'interdizione perpetua dai titoli ovvero dalla professione. Se il delitto previsto nell' del codice penale è commesso da appartenenti al personale marittimo o alla personale aeronautico in danno rispettivamente di una nave o di un galleggiante e di un aeromobile, la condanna importa l'interdizione temporanea dai titoli ovvero dalla professione.

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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-30;327#art-cdn-1125

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