Art. 1115 · Abbandono di pilotaggio.
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Art. 1115

1137 / 1356

Abbandono di pilotaggio.

In vigore dal 21 apr 1942
Il pilota, che in caso di pilotaggio obbligatorio cessa di prestare la sua opera prima del momento previsto nell', è punito con la reclusione fino a un anno ovvero con la multa fino a lire cinquemila.
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