Codice della navigazioneParte TERZALibro PRIMOTitolo SECONDOCapo III

Art. 1108

Complotto contro il comandante.

In vigore dal 21 apr 1942
I componenti dell'equipaggio della nave o dell'aeromobile, che, in numero di tre o più, si accordano al fine di commettere un delitto contro la vita, l'incolumità personale, la libertà individuale o l'esercizio dei poteri del comandante, sono puniti, se il delitto non è commesso, con la reclusione fino a quattro anni. Per i promotori e gli organizzatori la pena è aumentata fino a un terzo. Il componente dell'equipaggio, che, avendo notizia dell'accordo, omette di darne avviso al comandante, è punito con la reclusione fino a un anno. Tuttavia la pena da applicare è in ogni caso inferiore alla metà di quella stabilita per il delitto al quale si riferisce l'accordo.
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