Art. 1104
Offesa in danno del comandante, di un ufficiale o sottufficiale o di un graduato.
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Offesa in danno del comandante, di un ufficiale o sottufficiale o di un graduato.
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L'articolo punisce i membri dell'equipaggio che offendono l'onore o il prestigio di un superiore durante o a causa del suo servizio, sia a voce in sua presenza, sia tramite comunicazioni scritte, telefoniche, telegrafiche o disegni. La sanzione aumenta se l'offesa attribuisce un fatto specifico, se avviene davanti ad altre persone oppure se è accompagnata da violenza o minacce. Anche i passeggeri possono essere perseguiti per le medesime offese rivolte a comandanti, ufficiali, sottufficiali o graduati, ma con una riduzione della pena purché l'azione non integri un reato più grave.
La norma intende tutelare l'onore, il prestigio e l'autorità dei superiori gerarchici e dei vertici a bordo di navi e aeromobili nell'esercizio delle loro funzioni.
Si applica ai componenti dell'equipaggio di navi o aeromobili e ai passeggeri che offendono comandanti, ufficiali, sottufficiali o graduati.
Un membro dell'equipaggio insulta pesantemente il proprio comandante davanti ad altri colleghi durante le operazioni di manovra a bordo. In questo caso, l'autore rischia la reclusione con l'aumento di pena per aver commesso l'offesa in presenza di più persone.
Reclusione da sei mesi a due anni per l'ipotesi base; reclusione da uno a tre anni se l'offesa consiste nell'attribuzione di un fatto determinato; pena aumentata fino a un terzo per violenza, minaccia o presenza di altre persone; pena diminuita fino a un terzo se il fatto è commesso da un passeggero.
Scheda esplicativa redatta a partire dal testo della norma. Non sostituisce una consulenza legale; per gli effetti fa fede il testo ufficiale.