Codice della navigazioneParte TERZALibro PRIMOTitolo SECONDOCapo III

Art. 1104

Offesa in danno del comandante, di un ufficiale o sottufficiale o di un graduato.

In vigore dal 21 apr 1942
Il componente dell'equipaggio della nave o dell'aeromobile, che offende l'onore o il prestigio di un superiore, in presenza di lui e a causa o nell'esercizio delle di lui funzioni, è punito con la reclusione da sei mesi a due anni. La stessa pena si applica a chi commette il fatto mediante comunicazione telegrafica o telefonica, o con scritto o disegno, diretti al superiore, e a causa delle di lui funzioni. La pena è della reclusione da uno a tre anni, se l'offesa consiste nell'attribuzione di un fatto determinato. Le pene sono aumentate fino a un terzo quando il fatto è commesso con violenza o minaccia,ovvero quando l'offesa è recata in presenza di una o più persone. Se il fatto è commesso da un passeggero contro il comandante, un ufficiale o un sottufficiale della nave ovvero contro il comandante o un graduato dell'aeromobile, qualora non costituisca un più grave reato, si applicano le disposizioni precedenti, ma le pene sono diminuite in misura non eccedente un terzo.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

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In sintesi

L'articolo punisce i membri dell'equipaggio che offendono l'onore o il prestigio di un superiore durante o a causa del suo servizio, sia a voce in sua presenza, sia tramite comunicazioni scritte, telefoniche, telegrafiche o disegni. La sanzione aumenta se l'offesa attribuisce un fatto specifico, se avviene davanti ad altre persone oppure se è accompagnata da violenza o minacce. Anche i passeggeri possono essere perseguiti per le medesime offese rivolte a comandanti, ufficiali, sottufficiali o graduati, ma con una riduzione della pena purché l'azione non integri un reato più grave.

Perché esiste questa norma

La norma intende tutelare l'onore, il prestigio e l'autorità dei superiori gerarchici e dei vertici a bordo di navi e aeromobili nell'esercizio delle loro funzioni.

A chi si applica

Si applica ai componenti dell'equipaggio di navi o aeromobili e ai passeggeri che offendono comandanti, ufficiali, sottufficiali o graduati.

Esempio pratico

Un membro dell'equipaggio insulta pesantemente il proprio comandante davanti ad altri colleghi durante le operazioni di manovra a bordo. In questo caso, l'autore rischia la reclusione con l'aumento di pena per aver commesso l'offesa in presenza di più persone.

Adempimenti e conseguenze

Reclusione da sei mesi a due anni per l'ipotesi base; reclusione da uno a tre anni se l'offesa consiste nell'attribuzione di un fatto determinato; pena aumentata fino a un terzo per violenza, minaccia o presenza di altre persone; pena diminuita fino a un terzo se il fatto è commesso da un passeggero.

Domande frequenti

La norma si applica solo alle offese fatte a voce e di persona?No, la stessa pena si applica anche se l'offesa viene commessa tramite comunicazione telegrafica, telefonica, oppure con uno scritto o un disegno diretti al superiore a causa delle sue funzioni.
Cosa rischia un passeggero che commette questa offesa?Al passeggero si applicano le stesse disposizioni previste per l'equipaggio, ma con una riduzione delle pene fino a un terzo, a patto che il fatto non costituisca un reato più grave.
Quando sono previsti aumenti di pena?Le pene aumentano fino a tre anni di reclusione se si attribuisce un fatto determinato, e aumentano fino a un terzo se l'atto è compiuto con violenza, minaccia o in presenza di una o più persone.

Termini chiave

Scheda esplicativa redatta a partire dal testo della norma. Non sostituisce una consulenza legale; per gli effetti fa fede il testo ufficiale.

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