Art. 1100
Resistenza o violenza contro nave da guerra.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-30;327#art-cdn-1100
Resistenza o violenza contro nave da guerra.
urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-30;327#art-cdn-1100
L'articolo punisce il comandante o l'ufficiale di una nave che compie atti di violenza o di resistenza verso una nave da guerra italiana. Questa disciplina si estende anche agli atti commessi a bordo di navi straniere contro navi da guerra nazionali impegnate nei loro compiti istituzionali secondo le norme internazionali. Per chiunque altro partecipi o concorra nel reato insieme ai responsabili principali, è prevista un'attenuazione della pena.
La norma mira a tutelare l'autorità, la sicurezza e il regolare svolgimento delle funzioni svolte dalle navi da guerra nazionali in conformità al diritto internazionale.
Si applica ai comandanti e agli ufficiali di navi, sia nazionali che straniere, nonché a chiunque concorra con loro nella commissione del fatto.
Il comandante di una nave mercantile, anche straniera, rifiuta di fermarsi all'alt di una nave militare italiana impegnata in un'operazione internazionale e manovra per speronarla o opporvisi con la forza. In questa situazione, il comandante risponde del reato di resistenza o violenza contro nave da guerra, mentre i membri dell'equipaggio che lo hanno aiutato beneficiano della riduzione di pena per il concorso.
Reclusione da tre a dieci anni per il comandante o l'ufficiale; pena ridotta da un terzo alla metà per coloro che concorrono nel reato.
Il Decreto-Legge 11 aprile 2025, n. 48 (articolo 29, comma 2, lettera b) ha modificato il primo comma dell'articolo 1100.
Scheda esplicativa redatta a partire dal testo della norma. Non sostituisce una consulenza legale; per gli effetti fa fede il testo ufficiale.