Codice della navigazioneParte TERZALibro PRIMOTitolo SECONDOCapo IISez. II

Art. 1100

Resistenza o violenza contro nave da guerra.

In vigore dal 12 apr 2025
Il comandante o l'ufficiale della nave, che commette atti di resistenza o di violenza contro una nave da guerra nazionale, è punito con la reclusione da tre a dieci anni. La disposizione di cui al primo periodo si applica anche alle navi straniere per gli atti compiuti contro una nave da guerra nazionale impiegata nello svolgimento, in conformità alle norme internazionali, dei relativi compiti. La pena per coloro che sono concorsi nel reato è ridotta da un terzo alla metà.

Le tue annotazioni

Pro

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In sintesi

L'articolo punisce il comandante o l'ufficiale di una nave che compie atti di violenza o di resistenza verso una nave da guerra italiana. Questa disciplina si estende anche agli atti commessi a bordo di navi straniere contro navi da guerra nazionali impegnate nei loro compiti istituzionali secondo le norme internazionali. Per chiunque altro partecipi o concorra nel reato insieme ai responsabili principali, è prevista un'attenuazione della pena.

Perché esiste questa norma

La norma mira a tutelare l'autorità, la sicurezza e il regolare svolgimento delle funzioni svolte dalle navi da guerra nazionali in conformità al diritto internazionale.

A chi si applica

Si applica ai comandanti e agli ufficiali di navi, sia nazionali che straniere, nonché a chiunque concorra con loro nella commissione del fatto.

Esempio pratico

Il comandante di una nave mercantile, anche straniera, rifiuta di fermarsi all'alt di una nave militare italiana impegnata in un'operazione internazionale e manovra per speronarla o opporvisi con la forza. In questa situazione, il comandante risponde del reato di resistenza o violenza contro nave da guerra, mentre i membri dell'equipaggio che lo hanno aiutato beneficiano della riduzione di pena per il concorso.

Adempimenti e conseguenze

Reclusione da tre a dieci anni per il comandante o l'ufficiale; pena ridotta da un terzo alla metà per coloro che concorrono nel reato.

Cosa è cambiato

Il Decreto-Legge 11 aprile 2025, n. 48 (articolo 29, comma 2, lettera b) ha modificato il primo comma dell'articolo 1100.

Domande frequenti

La norma punisce solo le navi italiane o anche quelle straniere?Si applica anche alle navi straniere per gli atti commessi contro una nave da guerra nazionale che opera svolgendo i propri compiti in conformità alle norme internazionali.
Qual è la pena prevista per il comandante o l'ufficiale?La pena prevista per il comandante o l'ufficiale che commette tali atti è la reclusione da tre a dieci anni.
Come vengono puniti coloro che partecipano al reato senza essere comandanti o ufficiali?Per le persone che concorrono nella commissione del reato è stabilita una riduzione della pena da un terzo alla metà.

Termini chiave

Scheda esplicativa redatta a partire dal testo della norma. Non sostituisce una consulenza legale; per gli effetti fa fede il testo ufficiale.

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