Art. 1095
Inosservanza di ordine da parte di passeggero.
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Inosservanza di ordine da parte di passeggero.
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Questa disposizione punisce il comportamento del passeggero che si rifiuta o omette di rispettare un ordine specificamente legato alla sicurezza. L'ordine deve riguardare la salvaguardia della nave o dell'aeromobile sul quale si trova. La violazione di tale dovere comporta una conseguenza penale per il trasgressore. Le pene previste dal testo sono la reclusione fino a tre mesi oppure una multa fino a lire duemila.
La norma mira a tutelare la sicurezza della nave e dell'aeromobile, garantendo il rispetto delle disposizioni impartite ai passeggeri a salvaguardia del mezzo e delle persone a bordo.
Si applica a qualunque passeggero a bordo di una nave o di un aeromobile.
Durante un volo o una traversata marittima, a un passeggero viene ordinato di allacciare le cinture o di non accedere a una zona a rischio per motivi di sicurezza del mezzo. Il passeggero ignora deliberatamente l'ordine e continua la propria condotta vietata. In questo caso, il passeggero incorre nelle sanzioni previste dall'articolo.
Obbligo per il passeggero di eseguire gli ordini concernenti la sicurezza della nave o dell'aeromobile. In caso di inosservanza, è prevista la reclusione fino a tre mesi ovvero la multa fino a lire duemila.
Scheda esplicativa redatta a partire dal testo della norma. Non sostituisce una consulenza legale; per gli effetti fa fede il testo ufficiale.