Art. 1095 · Inosservanza di ordine da parte di passeggero.
Codice della navigazioneParte TERZALibro PRIMOTitolo SECONDOCapo IISez. I

Art. 1095

1117 / 1356

Inosservanza di ordine da parte di passeggero.

In vigore dal 21 apr 1942
Il passeggero, che non esegue un ordine concernente la sicurezza della nave o dell'aeromobile, è punito con la reclusione fino a tre mesi ovvero con la multa fino a lire duemila.
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