Art. 1102
Navigazione in zone vietate.
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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L'articolo punisce i comandanti che conducono un mezzo in aree dove la circolazione è vietata o limitata. Nello specifico, si applica a chi guida navi o galleggianti violando i divieti stabiliti dall'articolo 83. Inoltre, si rivolge ai comandanti di aeromobili che violano il divieto di sorvolo previsto dall'articolo 793. La disposizione trova applicazione solo se il fatto non rientra nei casi previsti dall'articolo 260 del codice penale.
La norma intende sanzionare chi non rispetta i divieti o i limiti di transito marittimo e aereo previsti per specifiche aree. Serve a garantire la sicurezza e l'ordine della navigazione e del sorvolo.
Si applica ai comandanti di navi o galleggianti e ai comandanti di aeromobili, sia nazionali che stranieri.
Il comandante di una nave straniera decide di attraversare un tratto di mare in cui è stato imposto un espresso divieto di navigazione. Poiché non rispetta il divieto previsto dall'articolo 83 e il fatto non costituisce il reato di cui all'articolo 260 del codice penale, il comandante incorre nelle pene stabilite dalla norma.
Reclusione fino a due anni e multa fino a lire cinquemila.
Scheda esplicativa redatta a partire dal testo della norma. Non sostituisce una consulenza legale; per gli effetti fa fede il testo ufficiale.