Art. 83
Divieto di transito e di sosta.
Le tue annotazioni
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Divieto di transito e di sosta.
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La disposizione stabilisce che il Ministro dei trasporti e della navigazione ha la facoltà di vietare o porre limiti al transito e alla sosta delle navi mercantili all'interno del mare territoriale. Tale misura può essere adottata per ragioni legate all'ordine pubblico o alla sicurezza della navigazione. Qualora il provvedimento sia motivato da esigenze di protezione dell'ambiente marino, esso deve essere preso di concerto con il Ministro dell'ambiente. Il Ministro ha inoltre il compito di individuare specificamente le zone marine a cui si applica il divieto.
La norma conferisce al Ministro il potere di limitare o impedire il passaggio e la sosta delle navi mercantili per tutelare l'ordine pubblico, la sicurezza della navigazione e l'ambiente marino.
La norma si applica alle navi mercantili che navigano o intendono sostare nelle acque del mare territoriale italiano, nonché ai Ministri competenti per l'adozione dei provvedimenti.
In presenza di una grave emergenza ecologica o di rischi per la navigazione in un tratto di costa, il Ministro dei trasporti e della navigazione, d'intesa con il Ministro dell'ambiente, individua un'area specifica del mare territoriale. Viene quindi emesso un provvedimento che impedisce il transito e la sosta a tutte le navi mercantili in quella determinata zona.
L'articolo 83 è stato modificato dall'articolo 5, comma 2, della Legge 7 marzo 2001, n. 51.
Scheda esplicativa redatta a partire dal testo della norma. Non sostituisce una consulenza legale; per gli effetti fa fede il testo ufficiale.