Codice della navigazioneParte PRIMALibro PRIMOTitolo TERZOCapo I

Art. 83

Divieto di transito e di sosta.

In vigore dal 29 mar 2001
Il Ministro dei trasporti e della navigazione può limitare o vietare il transito e la sosta di navi mercantili nel mare territoriale, per motivi di ordine pubblico, di sicurezza della navigazione e, di concerto con il Ministro dell'ambiente, per motivi di protezione dell'ambiente marino, determinando le zone alle quali il divieto si estende.

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Pro

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In sintesi

La disposizione stabilisce che il Ministro dei trasporti e della navigazione ha la facoltà di vietare o porre limiti al transito e alla sosta delle navi mercantili all'interno del mare territoriale. Tale misura può essere adottata per ragioni legate all'ordine pubblico o alla sicurezza della navigazione. Qualora il provvedimento sia motivato da esigenze di protezione dell'ambiente marino, esso deve essere preso di concerto con il Ministro dell'ambiente. Il Ministro ha inoltre il compito di individuare specificamente le zone marine a cui si applica il divieto.

Perché esiste questa norma

La norma conferisce al Ministro il potere di limitare o impedire il passaggio e la sosta delle navi mercantili per tutelare l'ordine pubblico, la sicurezza della navigazione e l'ambiente marino.

A chi si applica

La norma si applica alle navi mercantili che navigano o intendono sostare nelle acque del mare territoriale italiano, nonché ai Ministri competenti per l'adozione dei provvedimenti.

Esempio pratico

In presenza di una grave emergenza ecologica o di rischi per la navigazione in un tratto di costa, il Ministro dei trasporti e della navigazione, d'intesa con il Ministro dell'ambiente, individua un'area specifica del mare territoriale. Viene quindi emesso un provvedimento che impedisce il transito e la sosta a tutte le navi mercantili in quella determinata zona.

Cosa è cambiato

L'articolo 83 è stato modificato dall'articolo 5, comma 2, della Legge 7 marzo 2001, n. 51.

Domande frequenti

Per quali motivi può essere vietato il transito o la sosta delle navi mercantili?Il divieto o la limitazione possono essere disposti per motivi di ordine pubblico, di sicurezza della navigazione oppure per ragioni di protezione dell'ambiente marino.
Quale autorità adotta il provvedimento di divieto?Il provvedimento è adottato dal Ministro dei trasporti e della navigazione, il quale deve agire di concerto con il Ministro dell'ambiente se la misura riguarda la protezione dell'ambiente marino.
Il divieto si applica all'intero mare territoriale o a zone delimitate?Il Ministro, nell'emettere la limitazione o il divieto, determina espressamente le specifiche zone del mare territoriale a cui la misura si estende.

Termini chiave

Scheda esplicativa redatta a partire dal testo della norma. Non sostituisce una consulenza legale; per gli effetti fa fede il testo ufficiale.

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