Codice della navigazioneParte PRIMALibro PRIMOTitolo TERZOCapo I

Art. 80

Uso di armi ed accensione di fuochi nei porti.

In vigore dal 21 apr 1942
Nei porti e nelle località di sosta o di transito delle navi, sono sottoposti all'autorizzazione del comandante del porto l'uso di armi, la deflagrazione di sostanze esplosive, nonché l'accensione di luci o di fuochi che possa turbare il servizio di segnalamento.
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In sintesi

La disposizione stabilisce che all'interno dei porti e nelle zone in cui le navi sostano o transitano determinate attività pericolose non possono essere svolte liberamente. In particolare, è necessario richiedere e ottenere la preventiva autorizzazione da parte del comandante del porto per poter utilizzare armi da fuoco o far esplodere sostanze. Lo stesso permesso serve per accendere luci o fuochi che rischiano di creare confusione o disturbare i segnali luminosi dedicati alla navigazione. In assenza di tale permesso, lo svolgimento di queste attività nelle aree indicate non è consentito.

Perché esiste questa norma

La norma è volta a garantire la sicurezza della navigazione e delle aree portuali, prevenendo incidenti dovuti all'uso di esplosivi o armi e interferenze visive con i sistemi di segnalamento marittimo.

A chi si applica

Si applica a chiunque intenda usare armi, far esplodere sostanze oppure accendere luci o fuochi nei porti e nei luoghi di sosta o transito delle navi.

Esempio pratico

Una società desidera organizzare uno spettacolo pirotecnico o utilizzare fuochi d'artificio nei pressi della banchina di un porto. Prima di procedere all'accensione e all'esplosione, deve richiedere la formale autorizzazione al comandante del porto per assicurarsi che i fuochi non disturbino la segnaletica marittima. Senza tale autorizzazione, l'evento non può svolgersi.

Adempimenti e conseguenze

Obbligo di richiedere e ottenere la preventiva autorizzazione del comandante del porto per l'uso di armi, la deflagrazione di esplosivi e l'accensione di luci o fuochi che possano turbare il segnalamento; il testo non specifica sanzioni.

Domande frequenti

A quale autorità bisogna richiedere l'autorizzazione?L'autorizzazione deve essere richiesta e rilasciata dal comandante del porto competente per l'area interessata.
L'accensione di qualsiasi luce o fuoco richiede l'autorizzazione?No, l'autorizzazione è richiesta espressamente per l'accensione di luci o fuochi che possano turbare o interferire con il servizio di segnalamento.
In quali luoghi specifici si applica questo obbligo?L'obbligo di autorizzazione si applica all'interno dei porti e in tutte le località destinate alla sosta o al transito delle navi.

Termini chiave

Scheda esplicativa redatta a partire dal testo della norma. Non sostituisce una consulenza legale; per gli effetti fa fede il testo ufficiale.

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