Art. 80
Uso di armi ed accensione di fuochi nei porti.
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Uso di armi ed accensione di fuochi nei porti.
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La disposizione stabilisce che all'interno dei porti e nelle zone in cui le navi sostano o transitano determinate attività pericolose non possono essere svolte liberamente. In particolare, è necessario richiedere e ottenere la preventiva autorizzazione da parte del comandante del porto per poter utilizzare armi da fuoco o far esplodere sostanze. Lo stesso permesso serve per accendere luci o fuochi che rischiano di creare confusione o disturbare i segnali luminosi dedicati alla navigazione. In assenza di tale permesso, lo svolgimento di queste attività nelle aree indicate non è consentito.
La norma è volta a garantire la sicurezza della navigazione e delle aree portuali, prevenendo incidenti dovuti all'uso di esplosivi o armi e interferenze visive con i sistemi di segnalamento marittimo.
Si applica a chiunque intenda usare armi, far esplodere sostanze oppure accendere luci o fuochi nei porti e nei luoghi di sosta o transito delle navi.
Una società desidera organizzare uno spettacolo pirotecnico o utilizzare fuochi d'artificio nei pressi della banchina di un porto. Prima di procedere all'accensione e all'esplosione, deve richiedere la formale autorizzazione al comandante del porto per assicurarsi che i fuochi non disturbino la segnaletica marittima. Senza tale autorizzazione, l'evento non può svolgersi.
Obbligo di richiedere e ottenere la preventiva autorizzazione del comandante del porto per l'uso di armi, la deflagrazione di esplosivi e l'accensione di luci o fuochi che possano turbare il segnalamento; il testo non specifica sanzioni.
Scheda esplicativa redatta a partire dal testo della norma. Non sostituisce una consulenza legale; per gli effetti fa fede il testo ufficiale.