Art. 80 · Uso di armi ed accensione di fuochi nei porti.
Codice della navigazioneParte PRIMALibro PRIMOTitolo TERZOCapo I

Art. 80

81 / 1356

Uso di armi ed accensione di fuochi nei porti.

In vigore dal 21 apr 1942
Nei porti e nelle località di sosta o di transito delle navi, sono sottoposti all'autorizzazione del comandante del porto l'uso di armi, la deflagrazione di sostanze esplosive, nonché l'accensione di luci o di fuochi che possa turbare il servizio di segnalamento.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-30;327#art-cdn-80