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Art. 80
81 / 1356Uso di armi ed accensione di fuochi nei porti.
In vigore dal 21 apr 1942
Nei porti e nelle località di sosta o di transito delle navi, sono sottoposti all'autorizzazione del comandante del porto l'uso di armi, la deflagrazione di sostanze esplosive, nonché l'accensione di luci o di fuochi che possa turbare il servizio di segnalamento.
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