Codice della navigazione›Parte PRIMA›Libro PRIMO›Titolo TERZO›Capo I
Art. 81
Altre attribuzioni di polizia.
In vigore dal 18 dic 2025
Il comandante del porto disciplina, ai sensi dell' del regolamento per l'esecuzione del presente codice (Navigazione marittima), la sicurezza della navigazione, degli accosti e degli ormeggi e provvede alla polizia del porto o dell'approdo e delle relative adiacenze marittime, ferme restando le attribuzioni dell'Autorità di pubblica sicurezza.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-30;327#art-cdn-81