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Art. 78

Lavori di escavazione lungo le sponde dei canali sboccanti nei porti.

In vigore dal 21 apr 1942
L'apertura di cave di pietra e l'esecuzione di ogni altro lavoro di escavazione lungo le sponde di canali o di altri corsi d'acqua sboccanti in un porto sono sottoposte all'autorizzazione del capo del compartimento.
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