Art. 73
Rimozione di navi e di aeromobili sommersi.
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Rimozione di navi e di aeromobili sommersi.
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In caso di affondamento di navi o aeromobili in zone dove possono creare intralcio o pericolo, l'autorità marittima ordina al proprietario di rimuovere il relitto a proprie spese entro un certo termine. Se il proprietario non provvede, l'autorità effettua la rimozione d'ufficio e vende i relitti per conto dello Stato. Per le navi sopra le trecento tonnellate di stazza lorda, il proprietario deve pagare l'eventuale differenza se la vendita non copre i costi, mentre se vi è un'eccedenza questa spetta ai creditori privilegiati o ipotecari. Nei casi urgenti l'autorità interviene subito d'ufficio, ma per le navi fino a trecento tonnellate il proprietario risponde delle spese solo fino al valore dei beni recuperati.
La norma serve a garantire la sicurezza e la regolarità della navigazione, evitando che i relitti sommersi costituiscano un pericolo o un intralcio in mare, nei porti o nei canali.
Si applica ai proprietari di navi o aeromobili sommersi, all'autorità marittima (capo del compartimento) e agli eventuali creditori privilegiati o ipotecari.
Un peschereccio affonda all'ingresso di un porto canale creando un rischio per il passaggio delle altre imbarcazioni. Il capo del compartimento intima al proprietario di rimuoverlo entro una settimana a sue spese; se l'armatore non interviene, la Capitaneria dispone direttamente il recupero e la vendita del relitto.
Il proprietario deve provvedere a proprie spese alla rimozione del relitto entro il termine ordinato; in difetto, subisce la rimozione e vendita d'ufficio con l'obbligo di coprire l'eccedenza dei costi per navi sopra le trecento tonnellate.
La legge 26 gennaio 2026, n. 9 (articolo 29, comma 1, lettera b) ha modificato il primo comma dell'articolo 73.
Scheda esplicativa redatta a partire dal testo della norma. Non sostituisce una consulenza legale; per gli effetti fa fede il testo ufficiale.