Codice della navigazioneParte PRIMALibro PRIMOTitolo TERZOCapo I

Art. 73

Rimozione di navi e di aeromobili sommersi.

In vigore dal 11 feb 2026
Nel caso di sommersione di navi o di aeromobili nei porti, rade, canali, ovvero in località del mare territoriale nelle quali a giudizio dell'autorità marittima possa derivarne un pericolo o un intralcio per la navigazione, il capo del compartimento ordina al proprietario, nei modi stabiliti dal regolamento, di provvedere a proprie spese alla rimozione del relitto, fissando il termine per l'esecuzione e dandone tempestivo avviso all'Agenzia per la sicurezza delle attività subacquee. Se il proprietario non esegue l'ordine nel termine fissato, l'autorità provvede d'ufficio alla rimozione e alla vendita dei relitti per conto dello Stato. Per le navi di stazza lorda superiore a trecento tonnellate, se il ricavato dalla vendita non è sufficiente a coprire le spese, il proprietario è tenuto a corrispondere allo Stato la differenza. Se il ricavato della vendita dei relitti supera le spese sostenute dallo Stato, sulla differenza concorrono i creditori privilegiati o ipotecari sulla nave. Nei casi d'urgenza l'autorità può senz'altro provvedere d'ufficio, per conto e a spese del proprietario. Tuttavia per le navi di stazza lorda non superiore alle trecento tonnellate, il proprietario è tenuto al pagamento delle spese di rimozione soltanto entro i limiti del valore dei relitti ricuperati.

Le tue annotazioni

Pro

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In sintesi

In caso di affondamento di navi o aeromobili in zone dove possono creare intralcio o pericolo, l'autorità marittima ordina al proprietario di rimuovere il relitto a proprie spese entro un certo termine. Se il proprietario non provvede, l'autorità effettua la rimozione d'ufficio e vende i relitti per conto dello Stato. Per le navi sopra le trecento tonnellate di stazza lorda, il proprietario deve pagare l'eventuale differenza se la vendita non copre i costi, mentre se vi è un'eccedenza questa spetta ai creditori privilegiati o ipotecari. Nei casi urgenti l'autorità interviene subito d'ufficio, ma per le navi fino a trecento tonnellate il proprietario risponde delle spese solo fino al valore dei beni recuperati.

Perché esiste questa norma

La norma serve a garantire la sicurezza e la regolarità della navigazione, evitando che i relitti sommersi costituiscano un pericolo o un intralcio in mare, nei porti o nei canali.

A chi si applica

Si applica ai proprietari di navi o aeromobili sommersi, all'autorità marittima (capo del compartimento) e agli eventuali creditori privilegiati o ipotecari.

Esempio pratico

Un peschereccio affonda all'ingresso di un porto canale creando un rischio per il passaggio delle altre imbarcazioni. Il capo del compartimento intima al proprietario di rimuoverlo entro una settimana a sue spese; se l'armatore non interviene, la Capitaneria dispone direttamente il recupero e la vendita del relitto.

Adempimenti e conseguenze

Il proprietario deve provvedere a proprie spese alla rimozione del relitto entro il termine ordinato; in difetto, subisce la rimozione e vendita d'ufficio con l'obbligo di coprire l'eccedenza dei costi per navi sopra le trecento tonnellate.

Cosa è cambiato

La legge 26 gennaio 2026, n. 9 (articolo 29, comma 1, lettera b) ha modificato il primo comma dell'articolo 73.

Domande frequenti

Cosa accade se il proprietario non rimuove il relitto entro il termine fissato?L'autorità marittima provvede d'ufficio alla rimozione del relitto e alla sua vendita per conto dello Stato.
Chi paga le spese se la vendita del relitto non copre i costi di rimozione?Per le navi con stazza lorda superiore a trecento tonnellate il proprietario deve versare allo Stato la differenza; per quelle di stazza non superiore a trecento tonnellate rimosse d'urgenza, il proprietario risponde solo entro il valore del relitto recuperato.
Cosa succede nei casi di urgenza?Nei casi urgenti l'autorità può procedere immediatamente d'ufficio alla rimozione, agendo per conto e a spese del proprietario.

Termini chiave

Scheda esplicativa redatta a partire dal testo della norma. Non sostituisce una consulenza legale; per gli effetti fa fede il testo ufficiale.

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