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Art. 71
Divieto di getto di materiali.
In vigore dal 21 apr 1942
Nei porti è vietato gettare materiali di qualsiasi specie.
Il capo del compartimento determina le altre zone alle quali è esteso tale divieto per esigenze del transito e della sosta delle navi, o per altre necessità del traffico e della pesca.
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