Codice della navigazioneParte PRIMALibro PRIMOTitolo TERZOCapo I

Art. 66

Navi e galleggianti addetti al servizio dei porti.

In vigore dal 21 apr 1942
Il comandante del porto regola e vigila, secondo le disposizioni del regolamento, l'impiego delle navi, dei galleggianti e delle altre costruzioni galleggianti addette al servizio del porto.
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