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Art. 64

Deposito di cose su aree portuali.

In vigore dal 21 apr 1942
Decorso il termine fissato per la sosta temporanea di merci e di materiali di cui all', ovvero in caso di deposito abusivo, il comandante del porto può ordinare la immediata rimozione delle merci e dei materiali. Qualora gravi esigenze lo richiedano, la rimozione può essere ordinata anche fuori dei casi previsti dal comma precedente. In caso di mancata esecuzione dell'ordine, l'autorità predetta può disporre la rimozione d'ufficio a spese dell'interessato.
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