Codice della navigazioneParte PRIMALibro PRIMOTitolo SECONDOCapo II

Art. 61

Esecuzione e manutenzione di opere portuali.

In vigore dal 21 apr 1942
L'esecuzione e la manutenzione delle opere portuali e delle altre opere idrauliche sulle sponde dei laghi, fiumi e canali e sulle zone retrostanti, nonché la vigilanza sulle opere stesse sono di competenza del ministero dei lavori pubblici.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-30;327#art-cdn-61

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo