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Art. 57
Norme applicabili.
In vigore dal 21 apr 1942
Alle zone portuali della navigazione interna si applicano le disposizioni stabilite per il demanio marittimo dagli a 35; 50, 51, 54.
Per la dichiarazione di pubblico interesse prevista dall' e per l'esclusione di zone demaniali a norma dell' si ha riguardo alle necessità del pubblico servizio del porto o dell'approdo.
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