Codice della navigazioneParte PRIMALibro PRIMOTitolo SECONDOCapo II

Art. 57

Norme applicabili.

In vigore dal 21 apr 1942
Alle zone portuali della navigazione interna si applicano le disposizioni stabilite per il demanio marittimo dagli a 35; 50, 51, 54. Per la dichiarazione di pubblico interesse prevista dall' e per l'esclusione di zone demaniali a norma dell' si ha riguardo alle necessità del pubblico servizio del porto o dell'approdo.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-30;327#art-cdn-57

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo