Codice della navigazioneParte PRIMALibro PRIMOTitolo SECONDOCapo II

Art. 58

Concessioni.

In vigore dal 21 apr 1942
Sono parimenti applicabili alle zone portuali della navigazione interna le disposizioni stabilite per le concessioni di beni del demanio marittimo dagli a 49; 53, limitatamente alle concessioni attinenti al servizio della navigazione. Per le concessioni e per l'utilizzazione in genere di beni compresi nelle zone portuali da parte di altre amministrazioni dello Stato per fini non attinenti al servizio della navigazione, è richiesto il consenso dell'amministrazione della navigazione interna.
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