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Art. 58
Concessioni.
In vigore dal 21 apr 1942
Sono parimenti applicabili alle zone portuali della navigazione interna le disposizioni stabilite per le concessioni di beni del demanio marittimo dagli a 49; 53, limitatamente alle concessioni attinenti al servizio della navigazione.
Per le concessioni e per l'utilizzazione in genere di beni compresi nelle zone portuali da parte di altre amministrazioni dello Stato per fini non attinenti al servizio della navigazione, è richiesto il consenso dell'amministrazione della navigazione interna.
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