Art. 54
Occupazioni e innovazioni abusive.
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-30;327#art-cdn-54
Occupazioni e innovazioni abusive.
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-30;327#art-cdn-54
La disposizione stabilisce cosa accade se qualcuno occupa senza titolo aree del demanio marittimo o vi realizza opere e modifiche non autorizzate. In tali ipotesi, l'autorità marittima (il capo del compartimento) ordina al responsabile di rimuovere l'abuso e ripristinare la situazione originaria entro un termine fissato. Se il contravventore non esegue l'ordine entro i tempi previsti, l'autorità provvede direttamente ad eseguire i lavori d'ufficio. I costi di questo intervento d'ufficio sono posti interamente a carico del soggetto interessato.
La norma mira a tutelare l'integrità e il corretto uso del demanio marittimo, garantendo il ripristino dello stato dei luoghi in caso di abusi.
Si applica a chiunque occupi abusivamente aree del demanio marittimo o vi esegua innovazioni non autorizzate, nonché all'autorità marittima competente per il controllo.
Un soggetto realizza una struttura fissa o una recinzione su una spiaggia demaniale senza aver richiesto alcuna autorizzazione. Il capo del compartimento gli notifica l'ordine di demolire la struttura entro 15 giorni. Se l'opera non viene rimossa nel termine, l'autorità fa eseguire la demolizione addebitando tutte le spese sostenute al responsabile.
Obbligo per il contravventore di rimettere le cose in pristino entro il termine stabilito nell'ingiunzione; in caso di inottemperanza, esecuzione d'ufficio dei lavori con addebito delle relative spese a carico dell'interessato.
Scheda esplicativa redatta a partire dal testo della norma. Non sostituisce una consulenza legale; per gli effetti fa fede il testo ufficiale.