Art. 54 · Occupazioni e innovazioni abusive.
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Art. 54

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Occupazioni e innovazioni abusive.

In vigore dal 21 apr 1942
Qualora siano abusivamente occupate zone del demanio marittimo o vi siano eseguite innovazioni non autorizzate, il capo del compartimento ingiunge al contravventore di rimettere le cose in pristino entro il termine a tal fine stabilito e, in caso di mancata esecuzione dell'ordine, provvede d'ufficio, a spese dell'interessato.
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