Art. 68
Vigilanza sull'esercizio di attività nei porti.
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Vigilanza sull'esercizio di attività nei porti.
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Chiunque svolga un'attività all'interno dei porti o sul demanio marittimo è sottoposto ai controlli e alla vigilanza del comandante del porto. Inoltre, il capo del compartimento marittimo ha il potere di subordinare l'esercizio di queste attività all'iscrizione in appositi registri, che possono essere anche a numero chiuso. Prima di adottare queste misure o ulteriori limitazioni particolari, il capo del compartimento deve consultare le associazioni sindacali interessate.
La norma ha lo scopo di garantire il controllo e l'ordine nello svolgimento delle attività lavorative ed economiche all'interno delle aree portuali e del demanio marittimo. Serve inoltre a regolare l'accesso a tali attività attraverso specifiche limitazioni e registri per una corretta gestione degli spazi e dei servizi.
Si applica a tutti coloro che svolgono qualsiasi tipo di attività all'interno dei porti o nell'ambito generale del demanio marittimo.
Un'impresa o un operatore che intende svolgere un servizio commerciale all'interno di un'area portuale deve sottoporsi ai controlli del comandante del porto. Se previsto localmente dal capo del compartimento dopo il confronto con i sindacati, l'operatore dovrà preventivamente iscriversi in uno specifico registro a numero limitato per poter operare.
Obbligo di sottoporsi alla vigilanza del comandante del porto e, se stabilito dal capo del compartimento, obbligo di iscrizione in appositi registri (anche a numero chiuso) e rispetto di speciali limitazioni. Il testo non prevede specifiche sanzioni.
Scheda esplicativa redatta a partire dal testo della norma. Non sostituisce una consulenza legale; per gli effetti fa fede il testo ufficiale.