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Art. 68

Vigilanza sull'esercizio di attività nei porti.

In vigore dal 21 apr 1942
Coloro che esercitano un'attività nell'interno dei porti ed in genere nell'ambito del demanio marittimo sono soggetti, nell'esplicazione di tale attività, alla vigilanza del comandante del porto. Il capo del compartimento, sentite le associazioni sindacali interessate, può sottoporre all'iscrizione in appositi registri, eventualmente a numero chiuso, e ad altre speciali limitazioni coloro che esercitano le attività predette.
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In sintesi

Chiunque svolga un'attività all'interno dei porti o sul demanio marittimo è sottoposto ai controlli e alla vigilanza del comandante del porto. Inoltre, il capo del compartimento marittimo ha il potere di subordinare l'esercizio di queste attività all'iscrizione in appositi registri, che possono essere anche a numero chiuso. Prima di adottare queste misure o ulteriori limitazioni particolari, il capo del compartimento deve consultare le associazioni sindacali interessate.

Perché esiste questa norma

La norma ha lo scopo di garantire il controllo e l'ordine nello svolgimento delle attività lavorative ed economiche all'interno delle aree portuali e del demanio marittimo. Serve inoltre a regolare l'accesso a tali attività attraverso specifiche limitazioni e registri per una corretta gestione degli spazi e dei servizi.

A chi si applica

Si applica a tutti coloro che svolgono qualsiasi tipo di attività all'interno dei porti o nell'ambito generale del demanio marittimo.

Esempio pratico

Un'impresa o un operatore che intende svolgere un servizio commerciale all'interno di un'area portuale deve sottoporsi ai controlli del comandante del porto. Se previsto localmente dal capo del compartimento dopo il confronto con i sindacati, l'operatore dovrà preventivamente iscriversi in uno specifico registro a numero limitato per poter operare.

Adempimenti e conseguenze

Obbligo di sottoporsi alla vigilanza del comandante del porto e, se stabilito dal capo del compartimento, obbligo di iscrizione in appositi registri (anche a numero chiuso) e rispetto di speciali limitazioni. Il testo non prevede specifiche sanzioni.

Domande frequenti

Chi vigila sulle attività svolte all'interno dei porti?La vigilanza spetta al comandante del porto, sotto il cui controllo ricadono tutti i soggetti che operano nei porti e nel demanio marittimo.
I registri per esercitare le attività possono prevedere un numero massimo di iscritti?Sì, il capo del compartimento può prevedere che l'iscrizione negli appositi registri sia eventualmente a numero chiuso.
Chi deve essere consultato prima di imporre l'iscrizione a registri o altre limitazioni?Il capo del compartimento ha l'obbligo di sentire le associazioni sindacali interessate prima di disporre l'iscrizione in registri o altre speciali limitazioni.

Termini chiave

Scheda esplicativa redatta a partire dal testo della norma. Non sostituisce una consulenza legale; per gli effetti fa fede il testo ufficiale.

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