Art. 68 · Vigilanza sull'esercizio di attività nei porti.
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Art. 68

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Vigilanza sull'esercizio di attività nei porti.

In vigore dal 21 apr 1942
Coloro che esercitano un'attività nell'interno dei porti ed in genere nell'ambito del demanio marittimo sono soggetti, nell'esplicazione di tale attività, alla vigilanza del comandante del porto. Il capo del compartimento, sentite le associazioni sindacali interessate, può sottoporre all'iscrizione in appositi registri, eventualmente a numero chiuso, e ad altre speciali limitazioni coloro che esercitano le attività predette.
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