Codice della navigazioneParte PRIMALibro PRIMOTitolo TERZOCapo I

Art. 70

Impiego di navi per il soccorso.

In vigore dal 21 apr 1942
Ai fini dell'articolo precedente, l'autorità marittima o, in mancanza, quella comunale possono ordinare che le navi che si trovano nel porto o nelle vicinanze siano messe a loro disposizione con i relativi equipaggi. Le indennità e il compenso per l'opera prestata dalle navi sono determinati e ripartiti ai sensi degli e seguenti.
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