Codice della navigazioneParte PRIMALibro PRIMOTitolo TERZOCapo I

Art. 67

Limitazione del numero delle navi addette al servizio dei porti.

In vigore dal 21 apr 1942
Il capo del compartimento può limitare, in relazione alle esigenze del traffico, il numero delle navi e dei galleggianti addetti al servizio dei porti.
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