Art. 67 · Limitazione del numero delle navi addette al servizio dei porti.
Codice della navigazioneParte PRIMALibro PRIMOTitolo TERZOCapo I

Art. 67

68 / 1356

Limitazione del numero delle navi addette al servizio dei porti.

In vigore dal 21 apr 1942
Il capo del compartimento può limitare, in relazione alle esigenze del traffico, il numero delle navi e dei galleggianti addetti al servizio dei porti.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-30;327#art-cdn-67