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Art. 78
79 / 1356Lavori di escavazione lungo le sponde dei canali sboccanti nei porti.
In vigore dal 21 apr 1942
L'apertura di cave di pietra e l'esecuzione di ogni altro lavoro di escavazione lungo le sponde di canali o di altri corsi d'acqua sboccanti in un porto sono sottoposte all'autorizzazione del capo del compartimento.
Storico versioni
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