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Art. 88
Vigilanza sulla corporazione dei piloti.
In vigore dal 21 apr 1942
La corporazione dei piloti è sottoposta alla vigilanza dell'autorità competente a norma del regolamento.
Il comandante del porto, in particolare, deve periodicamente accertare se la corporazione è provvista dei mezzi tecnici necessari all'espletamento del servizio, e, in caso di insufficienza, deve darne avviso al ministro per le comunicazioni, prendendo, in caso di urgenza, gli opportuni provvedimenti.
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