Codice della navigazione›Parte TERZA›Libro PRIMO›Titolo SECONDO›Capo II›Sez. II
Art. 1102
1124 / 1356Navigazione in zone vietate.
In vigore dal 21 apr 1942
Fuori dei casi previsti nell' del codice penale, è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a lire cinquemila:
1° il comandante della nave o del galleggiante, nazionali o stranieri, che non osserva il divieto o il limite di navigazione stabiliti nell';
2° il comandante dell'aeromobile nazionale o straniero, che viola il divieto di sorvolo stabilito nell'.
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