Codice della navigazioneParte TERZALibro PRIMOTitolo SECONDOCapo III

Art. 1106

Aggravanti.

In vigore dal 21 apr 1942
La pena è da uno a cinque anni: 1) se il fatto previsto dall'articolo precedente è commesso in condizioni nelle quali non è possibile ricorrere alla forza pubblica; 2) se, nel caso previsto dal n. 1 dell'articolo precedente, l'ordine concerne un servizio attinente alla sicurezza della navigazione, ovvero se il fatto è commesso al fine d'interrompere la navigazione, di variarne la direzione o di compromettere la sicurezza della nave, dell'aeromobile o dei relativi carichi; 3) se, nel caso previsto dal n. 2 dell'articolo precedente, alcuna delle persone è palesemente armata ovvero il fatto è commesso con minaccia. Per i promotori, gli organizzatori e i capi la pena è aumentata fino a un terzo.
Storico versioni

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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-30;327#art-cdn-1106

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