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Art. 1101
Imbarco di armi, munizioni o persone a scopo delittuoso.
In vigore dal 21 apr 1942
Il comandante della nave, del galleggiante o dell'aeromobile, nazionali o stranieri, che imbarca armi, munizioni o persone, al fine di commettere contrabbando o altro delitto, è punito, se il reato non è commesso, con la reclusione da sei mesi a due anni.
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