Codice della navigazioneParte PRIMALibro PRIMOTitolo SESTOCapo II

Art. 197

Rimpatrio di cittadini italiani.

In vigore dal 21 apr 1942
Nelle località estere ove non risieda un'autorità consolare il comandante della nave deve dare ricovero a bordo e rimpatriare i marittimi italiani che si trovassero abbandonati. Deve inoltre accogliere a bordo ogni altro cittadino o suddito italiano che per qualsiasi motivo l'autorità consolare ritenga opportuno di fare rimpatriare. Il regolamento stabilisce i limiti e le modalità relative al ricovero ed al rimpatrio, anche per quanto concerne il rimborso delle spese di mantenimento e di trasporto.
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