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Art. 199
Perdita di carte e documenti di bordo.
In vigore dal 21 apr 1942
In caso di perdita di carte o altri documenti di bordo, il comandante della nave deve nel primo porto di approdo farne denuncia al comandante del porto, o all'autorità consolare.
Le autorità predette rilasciano al comandante, nelle forme stabilite dal regolamento, carte provvisorie per proseguire la navigazione.
Storico versioni
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