Art. 199 · Perdita di carte e documenti di bordo.
Codice della navigazioneParte PRIMALibro PRIMOTitolo SESTOCapo II

Art. 199

202 / 1356

Perdita di carte e documenti di bordo.

In vigore dal 21 apr 1942
In caso di perdita di carte o altri documenti di bordo, il comandante della nave deve nel primo porto di approdo farne denuncia al comandante del porto, o all'autorità consolare. Le autorità predette rilasciano al comandante, nelle forme stabilite dal regolamento, carte provvisorie per proseguire la navigazione.
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