Codice della navigazioneParte PRIMALibro PRIMOTitolo SESTOCapo III

Art. 202

Nave sospetta di tratta di schiavi.

In vigore dal 21 apr 1942
La nave da guerra italiana, che incontri in alto mare o anche in mare territoriale estero una nave nazionale sospetta di attendere alla tratta di schiavi, può catturarla e condurla in un porto dello Stato o nel porto estero più vicino, in cui risieda un'autorità consolare.
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