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Art. 205
Atti di stato civile compilati a bordo.
In vigore dal 21 apr 1942
Gli atti di stato civile compilati a bordo delle navi devono essere iscritti sul ruolo di equipaggio.
Delle circostanze che hanno dato luogo alla compilazione degli atti, nonché dell'avvenuta iscrizione dei medesimi sul ruolo di equipaggio, deve essere fatta menzione nel giornale generale e di contabilità.
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