Codice della navigazioneParte PRIMALibro PRIMOTitolo SETTIMO

Art. 210

Trasmissione degli atti alle autorità competenti.

In vigore dal 21 apr 1942
Le autorità marittime o consolari trasmettono alle autorità, competenti a norma delle disposizioni sull'ordinamento dello stato civile, un esemplare delle copie degli atti di stato civile e dei relativi estratti del giornale generale, consegnati dai comandanti delle navi; al procuratore del Re Imperatore un esemplare delle copie dei processi verbali di scomparizione e dei relativi estratti del giornale generale. Analogamente trasmettono alle predette autorità copia dei processi verbali compilati a norma degli articoli precedenti.
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