Codice della navigazioneParte PRIMALibro PRIMOTitolo OTTAVOCapo I

Art. 213

Abrogato

Comando di navi da diporto a vela di stazza lorda non superiore alle cinquanta tonnellate.

In vigore dal 15 set 2005
ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 18 LUGLIO 2005, N. 171

Le tue annotazioni

Pro

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In sintesi

L'articolo 213 del Codice della Navigazione riguardava il comando delle navi da diporto a vela con stazza lorda fino a cinquanta tonnellate. Attualmente il testo non è più in vigore poiché è stato formalmente soppresso dall'ordinamento. Di conseguenza, non contiene più prescrizioni o regole operative dirette.

Perché esiste questa norma

La norma disciplinava originariamente i requisiti per il comando di specifiche navi da diporto a vela, ma è stata successivamente abrogata dal legislatore per riordinare la materia.

A chi si applica

La disposizione non è più applicabile a nessun soggetto in quanto abrogata.

Esempio pratico

Un comandante che intende condurre una nave da diporto a vela non deve più fare riferimento a questo articolo per conoscere i requisiti applicabili, dato che la norma è stata abrogata.

Cosa è cambiato

L'articolo 213 è stato abrogato dall'articolo 66, comma 1, lettera a, del Decreto Legislativo 18 luglio 2005, n. 171.

Domande frequenti

L'articolo 213 del Codice della Navigazione è attualmente in vigore?No, l'articolo è stato espressamente abrogato e non produce più effetti.
Quale provvedimento ha abrogato questo articolo?L'abrogazione è stata disposta dal Decreto Legislativo 18 luglio 2005, n. 171.
Cosa disciplinava originariamente questa norma?In base al titolo, regolava il comando di navi da diporto a vela di stazza lorda non superiore alle cinquanta tonnellate.

Termini chiave

Scheda esplicativa redatta a partire dal testo della norma. Non sostituisce una consulenza legale; per gli effetti fa fede il testo ufficiale.

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