Art. 213
AbrogatoComando di navi da diporto a vela di stazza lorda non superiore alle cinquanta tonnellate.
Le tue annotazioni
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Comando di navi da diporto a vela di stazza lorda non superiore alle cinquanta tonnellate.
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L'articolo 213 del Codice della Navigazione riguardava il comando delle navi da diporto a vela con stazza lorda fino a cinquanta tonnellate. Attualmente il testo non è più in vigore poiché è stato formalmente soppresso dall'ordinamento. Di conseguenza, non contiene più prescrizioni o regole operative dirette.
La norma disciplinava originariamente i requisiti per il comando di specifiche navi da diporto a vela, ma è stata successivamente abrogata dal legislatore per riordinare la materia.
La disposizione non è più applicabile a nessun soggetto in quanto abrogata.
Un comandante che intende condurre una nave da diporto a vela non deve più fare riferimento a questo articolo per conoscere i requisiti applicabili, dato che la norma è stata abrogata.
L'articolo 213 è stato abrogato dall'articolo 66, comma 1, lettera a, del Decreto Legislativo 18 luglio 2005, n. 171.
Scheda esplicativa redatta a partire dal testo della norma. Non sostituisce una consulenza legale; per gli effetti fa fede il testo ufficiale.