Art. 1121 · Condizioni di maggiore punibilità.
Codice della navigazioneParte TERZALibro PRIMOTitolo SECONDOCapo IV

Art. 1121

1143 / 1356

Condizioni di maggiore punibilità.

In vigore dal 21 apr 1942
Nei casi previsti negli a 1120 la pena è: 1) della reclusione da due a otto anni, se dal fatto deriva l'incendio, il naufragio o la sommersione di una nave o di un galleggiante ovvero l'incendio, la caduta o la perdita di un aeromobile; 2) della reclusione da tre a dodici anni, se, nel caso previsto nel numero precedente, la nave o l'aeromobile sono adibiti a trasporto di persone.
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