CODICE CIVILELibro SECONDOTitolo IVCapo I

Art. 726

Stima e formazione delle parti.

In vigore dal 19 apr 1942
Fatti i prelevamenti, si provvede alla stima di ciò che rimane nella massa, secondo il valore venale dei singoli oggetti. Eseguita la stima, si procede alla formazione di tante porzioni quanti sono gli eredi o le stirpi condividenti in proporzione delle quote.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-726

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