CODICE CIVILELibro SECONDOTitolo IVCapo I

Art. 721

Vendita degli immobili.

In vigore dal 19 apr 1942
I patti e le condizioni della vendita degli immobili, qualora non siano concordati dai condividenti, sono stabiliti dall'autorità giudiziaria.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-721

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